La figura dell’urbanista

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L’ urbanista è la figura professionale che si occupa di pianificazione del territorio, dell’ambiente e della città. Negli altri paesi (per esempio negli USA, Francia, Inghilterra) è la figura professionale che opera nella Land Use Planning (Governo del Territorio), che comprende il Regional Planning (Pianificazione del Territorio di Area Vasta), Urban Planning (Pianificazione Comunale) e Urban Design, o il Transportation Planning, per migliorare le costruzioni, l’economia e l’ambiente. La figura dell’ urbanista si è consolidata nel tempo, si sono istituite facoltà universitarie apposite e ordini professionali esclusivi che tutelano tale figura.

Quadro legislativo e istituzione della figura professionale in Italia

Fin dall’istituzione della figura giuridica dell’architetto e dell’ingegnere, nate tra il 1923 ed il 1925, la figura dell’urbanista non era per niente tutelata e svariate figure professionali potevano operare nel campo della pianificazione territoriale. Un primo passo importante avviene con la nascita dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica, nel 1930, per promuovere gli studi edilizi e urbanistici, e diffondere i princìpi della pianificazione.

La figura dell’Urbanista nasce ufficiosamente con l’emanazione della Legge Urbanistica 1150/1942, dove non vengono stabilite le competenze specifiche. Entra nel mercato del lavoro ufficialmente nel 1970 a seguito dell’istituzione del Corso di Laurea alla IUAV di Venezia e nel 1974 all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria. Un passo importantissimo avviene con il DPR 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), dove la professione viene regolamentata, cioè essa è riservata ad un numero definito di persone iscritte ad un Ordine. Più precisamente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale» per i laureati quinquennali e magistrali; Sezione B, Settore «Pianificazione» per i laureati triennali. La figura del «pianificatore territoriale» (così come del «paesaggista» e del «conservatore») è stata affiancata da quella dell’architetto già esistente. Fatto sta che la professione di pianificatore territoriale e urbanista è di competenza del laureato in tale disciplina iscritto all’Ordine APPC di competenza se laureato dopo l’entrata in vigore del DPR 328/2001. Per il laureato ante DPR 328/2001 vige la doppia possibilità di iscriversi o non iscriversi all’Ordine APPC, in quanto lo stesso DPR ha fatto salvi i diritti acquisiti precedentemente, cioè la possibilità di esercitare la professione senza iscrizione; inoltre per il laureato in architettura e ingegneria edile prima e post DPR, per fregiarsi del titolo di Pianificatore territoriale, deve superare l’apposito esame di stato, come ribadito dall’ultima sentenza del TAR del Lazio del 2007.

Ma vi è anche una posizione che dovrebbe essere deontologica, nel senso che ognuno deve esercitare la professione per la quale ha ricevuto una formazione adeguata: ad esempio se un Comune deve predisporre uno strumento urbanistico, un piano territoriale o qualsiasi azione collegata al governo del territorio non deve andare dall’architetto o dall’ingegnere, che nel loro percorso formativo hanno una discreta formazione di pianificazione e urbanistica, ma proprio dal pianificatore territoriale e urbanista.

Esistono, in merito, due sindacati quali l’ASSURB (Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali, attivo dal 1977) e il SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali, neonata, del 2014) che difendono e tutelano i diritti dei pianificatori. Inoltre, sempre dal 2014 e molto attiva in Campania, l’associazione Riscatto Urbano.

Formazione

In Italia abbiamo attualmente molti corsi di laurea attivi:

Corso di Laurea in Urbanistica Sostenibile – Facoltà di Architettura di Pescara

Facoltà di Pianificazione, Università IUAV di Venezia

Università degli studi di Firenze

Politecnico di Milano

Corso di laurea triennale e Magistrale in Pianificazione territoriale e urbanistica Politecnico di Torino

Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale – Università Telematica G. Marconi – Roma

Corso di Laurea triennale e magistrale dell’Università Federico II di Napoli

Corso di laurea triennale e Magistrale in Pianificazione territoriale e urbanistica – Università di Palermo

Corso di laurea triennale e magistrale in Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari

Con la laurea triennale, classe 7, Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, (ora con la nuova numerazione classe L21) e quindi con le lauree specialistiche di livello superiore che le inglobano (classe 54S, 48LM nonché lauree vecchio ordinamento in Urbanistica, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale) è possibile iscriversi:

  • all’Ordine APPC, Sezione A e B, Settore «Pianificazione»;
  • all’Ordine dei Dottori agronomi e forestali, Sezione «Agronomo e forestale»;
  • albi di Geometri, Agrotecnici, Perito agrario, Perito industriale (quando saranno riformati).

Competenze specifiche nella Pianificazione territoriale e urbanistica

In merito alle competenze specifiche, all’iscritto all’Ordine APPC sia nella Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale», che l’iscritto junior nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano tutte le competenze riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica a tutte le varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica nazionale del 1942 arrivano sino a quelle delle recenti legge regionali (indipendentemente dalla dizione che gli strumenti assumono in queste realtà), comprese tutte le attività di pianificazione:

  • Piani di scala vasta, quali Piani Territoriali Regionali, Piani per il paesaggio, Piani Territoriali Provinciali PTP, Piani metropolitani;
  • Piani Urbanistici Comunali- PUC quali Piani Strategici, Piani di Assetto del Territorio PAT, Piani di Governo del Territorio – PGT, Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi;
  • Piani Urbanistici Attuativi– PUA, quali Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, comunque denominati, ai Piani di Recupero;
  • Piani e Programmi di settore, quali Piani e Programmi di sviluppo, Piani del verde, Piani dei servizi, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di protezione civile, Piani di gestione dei rifiuti, Piani di gestione del patrimonio rurale, Piano triennale delle opere pubbliche, Piani e programmi di gestione urbana, Piani di risanamento ambientali, Piani energetici; tutti comprensivi dellaDisciplina normativa e/o delle relative Norme Tecniche di Attuazione e dei Regolamenti connessi.

Progettazione urbanistica e Progetti di trasformazione urbana e territoriale

Nel campo della progettazione è possibile:

  • La progettazione urbanistica all’interno dei piani urbanistici attuativi delle opere infrastrutturali, spazi verdi, parcheggi;
  • La progettazione urbanistica all’interno degli strumenti dei “piani complessi” e della programmazione negoziata, così come denominati nei vari provvedimenti ministeriali o regionali (Programma di Recupero Urbano PRU, Programma Integrato di Intervento PIN), che hanno oltre ad un robusto contenuto di pianificazione sia territoriale che urbanistica anche di progettazione e definizione urbanistica, tanto che alcune volte prevedono la possibilità di operare una variante ai piani urbanistici vigenti.
  • Progettazione all’interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) all’art. 22 c. 3 lett. b e c (Interventi subordinati al rilascio della dichiarazione di inizio attività): b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, checontengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici. In questa stessa tipologia rientra, per esempio, anche il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che, se applicato in variante di piano, come previsto dalla legge istitutiva, è un progetto urbanistico.

Ambiente e Beni culturali

Sono di competenza del pianificatore territoriale:

  • Tutte le Valutazioni ambientali(Valutazione di Impatto Ambientale e similari), Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA e similari), alla Valutazione ambientale strategica dei piani e programmi sull’ambiente, alla gestione di procedure autorizzative (Autorizzazione Integrata Ambientale e similari);
  • La redazione di Relazioni paesaggistiche ai sensi del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. per interventi da eseguirsi in ambiti vincolati nonchè Analisi e valutazioni delle strutture paesaggistiche, storico-culturali, ecc.
  • E’ inoltre riconosciuta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come competenza esclusiva del Pianificatore; o comunque questo deve averne il coordinamento generale, perché il solo abilitato a coordinarla e gestirla. Infatti, l’art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b) così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: «lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali».

Nell’ultimo caso risultano competenti (anche se in maniera diversa) i biologi, i geologi, gli agronomi, gli ingegneri (civili, ambientali e industriali).

Stime e Valutazione economico finanziaria

Il Pianificatore può effettuare Valutazioni Economico-immobiliari (Oneri di Urbanizzazione, stime ICI, stime per espropri, valutazione danno ambientale, ecc.). Questo campo riguarda la valutazione e la stima dei valori immobiliari ex-ante ed ex-post che non sono disciplinati dalla normativa come competenza professionale ma che rientrano sicuramente nella professionalità degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali. Parliamo di: perequazione, compensazione, credito edilizio, premialità, ecc. ma anche accordi Pubblico/Privato o Paternariato Pubblico/Privato, che sono gli strumenti della Urbanistica Negoziata finalizzati alla valenza pubblica del progetto e a costruire e realizzare la Città Pubblica con le risorse dei Privati-promoter. I campi d’azione sono vasti ed in continua evoluzione. Per fare al meglio questo tipo di lavoro bisogna avere delle competenze multidisciplinari e metterle in correlazione tra di loro per produrre l’expertise più idonea. In modo particolare bisogna avere esperienza nei seguenti campi:

  1. a) stima dei terreni e degli immobiliconseguentemente alla valorizzazione urbanistica degli stessi;
  2. b) conoscenza della problematica e delle modalità diapplicazione degli oneri di urbanizzazione;
  3. c) conoscenza e interpretazione della strumentazione urbanistica;
  4. d) conoscenza e interpretazione deivalori di esproprio e della relativa disciplina normativa;
  5. e) conoscenza e interpretazione deivalori catastali, dei valori degli edifici produttivi inseriti a bilancio, ecc;
  6. d) conoscenza e interpretazione dei costi di costruzione per opere pubbliche, ecc.

Oltre a ciò il professionista deve sapere condurre e gestire il Tavolo del Confronto ed il Tavolo delle Trattative dove attore pubblico e attore privato devono negoziare e portare a casa il risultato di una determinata operazione immobiliare. Il ruolo dell’Urbanista è, nella maggior parte dei casi, legato alla attività dell’Ente Pubblico e quindi teso alla importanza della valenza pubblica del progetto e al beneficio per la collettività. Ma gestire il Tavolo del Confronto significa anche assumere un atteggiamento equidistante. Il tutto nella massima trasparenza amministrativa e della pratica professionale. L’Urbanista anche in questo caso è delegato ad assumere il ruolo di “cabina di regia”.

L’urbanista nel suo corso di studi ha affrontato tutte le discipline che riguardano le tematiche sopra-esposte: dall’estimo, alla valutazione economica, alla valutazione ambientale, parte economica, oltre, ovviamente, alla strumentazione urbanistica in tutti i suoi aspetti e a tutte le scale, e alla tematica legata agli oneri di urbanizzazione e agli standard o opere pubbliche, ecc. Per cui non essendoci, in questo, caso un riferimento normativo diretto ed esplicito, si deve ricorrere alla professionalità che più si avvicina a tali competenze/problematiche.

Altre competenze possono essere le perizie di stima. La legge finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha, tra le sue misure più rilevanti, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L´art. 2, comma 229 è infatti, intervenuto sull´art. 2 comma 2 del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 prevedendo ora la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1 gennaio 2010, entro il 31 ottobre 2010, termine entro il quale occorre effettuare la redazione ed il giuramento della perizia di stima, ai fini del versamento delle imposte sostitutive. Il sopraccitato art. 2 comma 2 del Decreto legge n. 282/2002 richiama gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni che si riferiva, fra l´altro, a perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli. In particolare l´art. 7, c. 1, della legge n. 448/2001 così recita:

«1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6».

Vedi DPR del 3 ottobre 2008 , n. 196 articoli 5 e 6

Vedi Legge 244/2007 art. 1 comma 144 e 145 

Quindi, considerato che i Pianificatori (territoriali e junior), sono iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il DPR 328/2001, anche i Pianificatori possono predisporre e firmare le perizie di stima.

Catasto

Il Decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con Legge 165/1990) all’art. 1, c. 7 stabilisce che :

«Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l’esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano».

Essendo i Pianificatori iscritti al relativo ordine, seppur dal 2001, questa possibilità è estesa anche a loro.

Insegnamento

Tra le attività previste come possibile uscita professionale, il Pianificatore territoriale e urbanista può insegnare nella scuola italiana. Il laureato quinquennale, per insegnare una disciplina nelle scuole italiane, è necessario possedere, oltre al titolo di studio, anche l’abilitazione all’insegnamento stesso. Con i titoli di studio attinenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale:

  • Laurea in urbanistica (codice vecchio ordinamento L106);
  • Lauree specialistiche in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (codice nuovo ordinamento 54/S);
  • Lauree magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (codice nuovo ordinamento LM48).

Si può accedere (previo concorso) all’insegnamento dell’ educazione tecnica nella scuola media (correntemente denominata tecnologia) e l’insegnamento della geografia.

Attività esercitabili previo superamenti di corsi post-laurea

Alcune delle attività professionali esercitabili dal Pianificatore territoriale e Urbanista richiedono, per il loro svolgimento, non solo il possesso di un titolo di studio specifico ma anche la frequenza di corsi ed il superamento di esami finali di verifica.

Esiste la possibilità di lavorare nel campo della prevenzione incendi, iscrivendosi all’elenco dei professionisti abilitati presso il Ministero dell’ Interno. Con il D.M. 05.08.2011 (Ministero dell’Interno – Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2011) sono state dettate le procedure e i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio.

Per quanto concerne la certificazione energetica, ai sensi dellAllegato III (previsto dall’articolo 18, comma 6 D.Lgs. 115/2008 – pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3 luglio 2008) “Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici” che precisa: [omissis] 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. […] Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Ai sensi del DPR del 16 aprile 2013, n. 75 anche i laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (vecchio e nuovo ordinamento) possono diventare Certificatori Energertici.

Oltre a quanto descritto finora, non dimentichiamo che c’è anche la possibilità di iscriversi al Tribunale di competenza territoriale per dare consulenze come Consulente Tecnico d’Ufficio (il cosiddetto CTU), dove il Giudice di un Tribunale può assegnare un compito ad una figura specialistica. Nell’ambito di questioni urbanistiche l’esperto in perizie in questo campo sarebbe proprio il pianificatore.

Inoltre, esistono concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni (anche se escono raramente e per la copertura di un solo posto, categoria D) dove la figura del pianificatore è quasi sempre richiesta. In alcuni bandi viene “dimenticata” e questa situazione va segnalata ai sindacati prima descritti o all’Ordine.

In poche parole, l’urbanista dovrebbe essere visto quasi come un “artigiano”, perché ha molte competenze utili per lo studio e la gestione delle città o di aree vaste, avendo un’ infarinatura riguardante la sociologia, l’economia, la geologia, l’agronomia, la trasportistica, la storia della città fino ai fondamenti dell’ architettura, al disegno, la legislazione, la valutazione ambientale e la stessa urbanistica (o pianificazione del territorio). Nel nostro paese risulta una figura ancora bistrattata, poco conosciuta, dato anche l’ “agonismo selvaggio” di architetti, ingegneri (e anche geometri) in questo campo. Bisogna far sì che i professionisti Pianificatori si uniscano e, con l’aiuto dei sindacati e degli altri mezzi disponibili, si facciano valere i nostri diritti!!

Allegati

Codice deontologico

Fonti: ASSURB